Secondo l’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs81/2008, il preposto alla sicurezza sui luoghi di lavoro è definito come la persona che, in ragione delle sue competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguatamente attribuiti, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
In pratica, il preposto svolge un ruolo operativo fondamentale all’interno dell’organizzazione, avendo il compito di coadiuvare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori.
In maniera generica, i principali compiti e doveri che fanno capo a questa figura sono la vigilanza, la verifica, la collaborazione, il coordinamento, la segnalazione e l’attuazione in caso di emergenza, delle misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Lo scopo del preposto è quindi quello di incrementare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro e le norme gli affidano compiti e le funzioni di garanzia.
È previsto ad esempio che il preposto, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e/o dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, ha anche l’obbligo di intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo ai lavoratori le necessarie indicazioni di sicurezza.
In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Inoltre, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza deve, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
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Obbligo di individuazione
Fra i vari obblighi previsti in tema di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, il D.Lgs81/2008 prevede che sia il datore di lavoro ad individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza.
E poiché il preposto svolge un ruolo di garanzia nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’obbligo di individuazione sussiste sempre. E’ quanto afferma la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con la risposta n. 5 del 1° dicembre 2023.
Tuttavia, in considerazione delle mutevoli realtà organizzative aziendali, la figura del preposto può eccezionalmente coincidere con quella del datore di lavoro. Occorre fare attenzione perché si tratta di obbligo da rispettare per non incorrere in sanzioni penali di tipo contravvenzionale, tanto a carico del preposto quanto a carico del datore di lavoro e del dirigente.
In ragione di questi ulteriori specifici compiti e delle relative attribuzioni, i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire specifici compensi a favore del preposto.
E’ previsto, inoltre, che nei contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26, co. 8-bis TUSL).
Infine, si fa presente che a causa dello svolgimento della propria attività, il preposto non può subire alcun pregiudizio.
Formazione:
Per svolgere compitamente questi compiti, è previsto che i preposti ricevano un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Queste attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Nomina formale
L’attribuzione della funzione di preposto richiede una nomina esplicita da parte del datore di lavoro. La nomina deve essere formalizzata per iscritto e specificare:
- Le attività di cui il preposto è responsabile.
- Limitazioni entro cui esercita i poteri gerarchici e funzionali.
La formalizzazione è essenziale non solo per garantire chiarezza organizzativa, ma anche per definire le responsabilità giuridiche della figura.
Delegato di funzioni
Va specificato che, pur avendo responsabilità operative rilevanti, il preposto non è un delegato ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs81/2008 , poiché non blocca i poteri decisionali autonomi o un budget economico. Tuttavia, l’incarico di preposto implica l’assunzione di precisi obblighi che non possono essere rifiutati una volta accettata la nomina.
Responsabilità del preposto
L’articolo 19 del Testo Unico elenca le responsabilità principali del preposto. Egli risponde per omissioni o negligenze nell’esercizio delle sue funzioni, in particolare quando non:
- Vigila sul rispetto delle norme da parte dei lavoratori.
- Interviene per correggere comportamenti pericolosi.
- Segnala tempestivamente al datore di lavoro situazioni di rischio.
La responsabilità del preposto può avere implicazioni penali, civili e amministrative. Ad esempio:
- Penale : se un incidente è causato da una mancata vigilanza.
- Civile : nel caso di risarcimento del danno.
- Amministrativa : per violazione sanzionabili delle norme di sicurezza.
Va però chiarito che il preposto risponde delle sue azioni o omissioni nei limiti delle competenze attribuite e degli strumenti forniti dall’azienda .
Conclusioni
Il preposto rappresenta un anello fondamentale nella catena della sicurezza sul lavoro nelle aziende industriali produttive. Attraverso la sua attività di controllo e supervisione, questa figura assicura che le direttive del datore di lavoro siano correttamente applicate e che i lavoratori operino in condizioni di sicurezza.
L’efficacia del suo ruolo dipende dalla chiara attribuzione delle funzioni, da una formazione adeguata e dal supporto organizzativo dell’azienda. La formalizzazione della nomina e il rispetto dei limiti di competenza sono elementi chiave per garantire una gestione responsabile della sicurezza e prevenire infortuni sul lavoro.
Geom. Gino Balli
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