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RENTRI: Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Gli adempimenti per le aziende che producono rifiuti

Il RENTRI, acronimo di Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, è il nuovo sistema digitale per la gestione delle scritture ambientali obbligatorie, come i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione dei rifiuti. Questo portale, accessibile all’indirizzo www.rentri.gov.it, rappresenta un passo avanti verso la digitalizzazione dei processi di gestione dei rifiuti, garantendo maggiore efficienza e trasparenza.

Scadenze e tempistiche della prima fase

La prima fase di implementazione del RENTRI segue scadenze ben definite, in base alla tipologia e alle dimensioni delle attività:

  • 15 dicembre 2024: attivazione dei servizi per l’iscrizione.
  • Entro il 13 febbraio 2025: obbligo di iscrizione per:
    • Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti;
    • Trasportatori e intermediari di rifiuti;
    • Imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi o non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, trattamento di rifiuti, acque e fumi.

Da questa data, i registri di carico e scarico dovranno essere gestiti in formato digitale, utilizzando i nuovi modelli disponibili tramite il sistema RENTRI. Inoltre, anche i soggetti non iscritti saranno obbligati a utilizzare i nuovi formulari cartacei, vidimati digitalmente.


Risorse utili sul sito RENTRI

Per agevolare gli operatori, sul portale ufficiale www.rentri.gov.it è disponibile:

  • Un manuale di gestione dettagliato;
  • Un’area demo per sperimentare le funzionalità del sistema e familiarizzare con le nuove procedure.

Modalità di calcolo del numero di dipendenti

Un aspetto fondamentale per stabilire gli obblighi di iscrizione al RENTRI è il numero di dipendenti dell’azienda, calcolato secondo le indicazioni fornite dal MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).

Il numero complessivo comprende:

  • Dipendenti a tempo pieno;
  • Dipendenti part-time e stagionali, conteggiati come frazioni di unità lavorative (secondo il DM 18 aprile 2005);
  • Titolari e soci, se formalmente inquadrati come dipendenti.

La base di riferimento è la situazione al 31 dicembre dell’anno precedente.


Obblighi specifici per alcune attività

Cantieri

I cantieri sono tenuti all’iscrizione al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi. In questo caso, i cantieri attivi come unità locali devono rispettare le scadenze di iscrizione in base al numero di dipendenti. Se producono solo rifiuti non pericolosi, è sufficiente utilizzare il FIR vidimato digitalmente dal 13 febbraio 2025.

Reti fognarie

Le attività di manutenzione delle reti fognarie devono iscriversi sia come Trasportatori di rifiuti sia come Produttori di rifiuti. Dal 13 febbraio 2025, sarà obbligatorio utilizzare i nuovi modelli FIR per il trasporto da deposito temporaneo a impianto di destino.


Settore terziario, professionisti e attività artigianali

Le imprese che producono rifiuti pericolosi, indipendentemente dal settore, devono iscriversi al RENTRI.

  • Settore industriale e artigianale: metalmeccanici, idraulici, laboratori di analisi, ecc.;
  • Attività terziarie: banche, palestre, istituti scolastici con indirizzi chimici, ecc.;
  • Attività mediche: medici, dentisti e veterinari che producono rifiuti pericolosi (scadenza di iscrizione: tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026).

Parrucchieri, estetisti e tatuatori

Questi professionisti, rientranti nei codici ATECO 96.02.x, devono iscriversi al RENTRI come Produttori Iniziali di rifiuti pericolosi. La gestione dei registri sarà obbligatoriamente digitale. Per i rifiuti non pericolosi, è sufficiente il FIR vidimato digitalmente.


Attività agricole ed estrattive

Gli imprenditori agricoli e le attività estrattive sono obbligati all’iscrizione solo se producono rifiuti pericolosi, con scadenze differenziate in base al numero di dipendenti:

  • Più di 50 dipendenti: iscrizione entro il 13 febbraio 2025;
  • Tra 10 e 50 dipendenti: iscrizione entro il 14 agosto 2025.

La gestione digitale dei registri sarà obbligatoria per rifiuti pericolosi a partire dalle date di iscrizione, con trasmissione mensile dei dati al RENTRI.


Categoria 2-bis – Albo Gestori Ambientali

Le imprese iscritte alla Categoria 2-bis, che trasportano esclusivamente i propri rifiuti, devono iscriversi al RENTRI solo per i rifiuti pericolosi. Per i rifiuti non pericolosi, non sussiste obbligo di iscrizione, a meno che non sia richiesto in qualità di produttori.


Formazione RENTRI

Per agevolare l’implementazione del nuovo sistema, il RENTRI offre un calendario formativo per il 2025 disponibile sul sito ufficiale.
Calendario Formazione RENTRI 2025


Conclusioni

L’iscrizione e la gestione digitale dei rifiuti tramite RENTRI rappresentano un cambiamento significativo per le aziende. È fondamentale rispettare le scadenze e familiarizzare con il nuovo sistema per evitare sanzioni e migliorare la tracciabilità dei rifiuti. Per ogni dubbio, il portale www.rentri.gov.it offre risorse e supporto dedicato.

Geom. Gino Balli

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